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Statuto dell’associazione di volontariato
"Officina di Storia dell’Architettura" |
| Art. 1 - Denominazione
- Sede - Durata |
E’ costituita
l'Associazione di volontariato denominata OFFICINA DI STORIA
DELL’ARCHITETTURA in breve O.S.A. ai sensi della legge
266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale,
umana, civile e culturale.
La libera Associazione O.S.A. nasce nel 2003 su iniziativa
del primo gruppo di iscritti al Master Europeo di Storia dell'Architettura
promosso dall'Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione
con l’Accademia Nazionale di San Luca, e dalle Università:
Université Paris 8, Universidad Politécnica de
Madrid, Université de Provence - Aix – Marseille
I. L'Accademia Nazionale di San Luca riconosce le finalità culturali
dell'Associazione O.S.A. L’Associazione nasce dalla convinzione
che lo scambio e l’approfondimento di diverse competenze
scientifiche e professionali siano fondanti per un concetto
olistico della storia dell’architettura. L’OSA è associazione
non riconosciuta senza alcuna finalità di lucro e ha
carattere di volontariato, conformemente alle disposizioni
legislative concernenti la materia. |
L'Associazione ha
sede attualmente in Roma, via Napoleone III, n° 10 e potrà istituire
o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia
o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera
di Assemblea.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto
e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme
statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare
specifici rapporti associativi o attività.
L'attività dei volontari non potrà essere retribuita
in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno
essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute
per l'attività prestata entro i limiti che l'Associazione
fisserà annualmente.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme
della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione
vigente. |
| La durata dell'Associazione è illimitata. |
| OFFICINA DI STORIA
DELL’ARCHITETTURA è un'Associazione di volontariato
che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente
per fini di solidarietà sociale. L’Associazione è apartitica
e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di
lucro, democraticità della struttura, elettività e
gratuità delle cariche sociali. L'Associazione opera
in maniera specifica con prestazioni non occasionali e ha per
scopo l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti
di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative
socio-educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'Associazione
trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione
Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano
sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale
della persona. L’Associazione si propone in particolare
quali attività istituzionali di: a) operare per il riconoscimento
culturale, professionale e giuridico della figura dello storico
dell’architettura; b) incrementare e promuovere studi
e ricerche scientifiche volti all’approfondimento in
senso storico della cultura architettonica ed alla conoscenza,
alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio architettonico;
c) svolgere e promuovere iniziative culturali, editoriali e
formative relative alle finalità dell'Associazione.
L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento
degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione
con gli Enti locali (anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni), della partecipazione ad altre associazioni, società o
enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione
potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale
o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica
o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento
dei propri fini. L’Associazione potrà, esclusivamente
per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare
le attività commerciali marginali previste dalla legislazione
vigente. L'Associazione è aperta a chiunque condivida
principi di solidarietà. |
Possono far parte
dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che
si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il
raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia
le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante una domanda
scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
I soci si dividono in: fondatori, ordinari individuali, ordinari collettivi,
onorari e sostenitori.
FONDATORI
Sono coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo e che hanno partecipato
al primo Master come citato nell’articolo 1.
ORDINARI INDIVIDUALI
Possono essere i cittadini italiani e stranieri laureati in: Architettura,
Beni culturali, Ingegneria (Edile, Edile-Architettura), Lettere (Archeologia,
Storia dell'arte), Storia e conservazione dei beni culturali, Conservazione
dei beni architettonici e ambientali, e nei corsi esteri equivalenti, che
dimostrino attraverso i ruoli ricoperti o una specifica attività professionale
o di ricerca i propri interessi nel settore della Storia dell’Architettura.
ORDINARI COLLETTIVI
Possono essere enti e organismi la cui attività si svolge nell’ambito
disciplinare dell’Associazione. Essi saranno rappresentati da un
loro delegato.
ONORARI
Possono essere figure del mondo scientifico, culturale e istituzionale
la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali.
SOSTENITORI
Possono essere persone ed enti che contribuiscano in modo consistente al
sostegno economico dell’Associazione.
I Soci sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza.
Le domande dovranno essere corredate dal curriculum accademico, scientifico
e professionale dei richiedenti.
La qualità di socio si perde:
per recesso; per mancato versamento della quota associativa; per comportamento
contrastante con gli scopi dell’Associazione; per persistenti violazioni
degli obblighi statutari; per l’instaurarsi di qualsiasi forma di
rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione.
Tutti i Soci, tranne i Soci Onorari, sono tenuti al versamento della quota
di iscrizione e della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio
Direttivo. Il versamento della quota annuale deve avvenire nel trimestre
ottobre-dicembre e ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno
successivo. Qualora il Socio non effettui il versamento entro il 31 marzo
sarà considerato decaduto. Il rapporto con il Socio che contravviene
alle norme del presente Statuto viene risolto con delibera di esclusione
del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza dei suoi membri; in ogni
caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati
per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli
facoltà di replica. |
| Tutti i soci in regola
con il versamento della quota sociale sono eleggibili alle
cariche sociali ed hanno pieno diritto al voto nelle assemblee.
La qualità di socio ed i contributi associativi non
sono rivalutabili né trasmissibili. |
| Art. 7 - Organi dell’Associazione |
Gli organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei soci,
il Consiglio direttivo,
il Presidente,
il Vice-Presidente,
il Segretario,
il Tesoriere.
Tutte le cariche sociali sono gratuite; è ammesso il solo
rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento
della carica, entro i limiti che l’Associazione fisserà annualmente. |
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L'Assemblea rappresenta la totalità degli iscritti e può essere
ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di voto i Soci in regola
con il versamento della quota associativa. L'Assemblea ordinaria è convocata
dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo almeno
una volta l'anno, entro il primo trimestre di ogni anno, per
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio relativo al periodo
1 gennaio/31 dicembre dell'anno precedente e per approvare il
preventivo di spesa per il nuovo anno e discutere le questioni
poste all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria, convocata
dal Presidente o da un terzo dei soci, delibera sulle modifiche
dello statuto e sullo scioglimento della Associazione. La convocazione
può essere fatta con lettera semplice, telefax, e-mail,
almeno due settimane prima della data di convocazione e dovrà contenere
l'indicazione del luogo, data e ora dell'Assemblea, nonché gli
argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea ordinaria
e straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua
assenza, dal Vicepresidente o dal componente più anziano
del Consiglio Direttivo presente all'Assemblea. Il verbale viene
redatto dal Segretario o, in assenza, dal più giovane
fra i membri presenti del Consiglio Direttivo. |
| Art. 9 - Compiti dell’Assemblea |
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L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente
costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata
almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione,
che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per
la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque
sia il numero dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni
sono assunte a maggioranza relativa dei votanti. L'Assemblea
nomina il Consiglio Direttivo, approva il rendiconto di gestione
e il preventivo per l'anno successivo e l'eventuale regolamento
interno. Per le modifiche dello Statuto e per la liquidazione
dell'Associazione occorre il voto favorevole di due terzi dei
soci votanti ed il voto favorevole del Consiglio Direttivo. Il
voto potrà essere espresso per posta secondo modalità che
saranno stabilite dal Consiglio Direttivo. E’ ammessa la
delega, ma ogni associato non potrà esprimere più di
tre voti validi oltre al proprio. |
| Art. 10 - Consiglio Direttivo |
Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, si compone
di un numero dispari di Consiglieri compreso tra cinque e undici,
tra cui il Presidente, eletto dallo stesso Consiglio; esso dura
in carica tre anni ed è rieleggibile.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti
il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio
Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando
il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere
dell’intero Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre
la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea
deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può nominare uno o due Vicepresidenti,
il Tesoriere, il quale può essere scelto anche tra le
persone esterne all'Associazione, e il Segretario, il quale partecipa
alle riunioni e affianca il Presidente nell'espletamento delle
sue mansioni. Tutti restano in carica per tre anni. |
| Art. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo |
Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea
ed è investito dei poteri necessari per la gestione dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo elabora il programma culturale dell’Associazione
da sottoporre in seguito alla delibera assembleare. Tale programmazione
terrà conto delle proposte dei singoli soci. Inoltre il
Consiglio Direttivo, su proposta dei singoli componenti e in
relazione a progetti specifici, ha facoltà di nomina e
controllo di Commissioni speciali composte da suoi membri, da
Soci aventi specifica competenza o anche da personalità di
particolare rilevanza ed esperienza esterni all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo garantisce l'osservanza dello Statuto;
determina la quota e il contributo associativo e le modalità di
pagamento; esamina preventivamente il rendiconto finanziario
della propria gestione; delibera sull'ammissione dei Soci e annualmente
procede alla revisione degli elenchi dei medesimi per accertare
la sussistenza dei requisiti di ammissione di ciascuno di essi,
prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; esamina
preventivamente ogni altra questione da sottoporre all'esame
dell'Assemblea. |
| Il Consiglio Direttivo è convocato
almeno due (2) volte l'anno dal Presidente oppure su richiesta
di un terzo dei suoi membri. La convocazione avviene per mezzo
di lettera, telefax ed e-mail, almeno dieci giorni prima della
data fissata. In caso di impedimento i membri del Consiglio
possono farsi rappresentare da un altro membro. Il Consiglio
Direttivo è validamente costituito quando sono presenti
(direttamente o per delega) almeno tre quinti dei componenti
e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il verbale della riunione è redatto dal Segretario ed
in assenza dal membro più giovane. |
| Art. 13 - Compiti del Presidente |
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Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti
di fronte a terzi ed in giudizio; a lui spetta la firma degli
atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi
dei soci sia di terzi. Il Consiglio Direttivo può delegare,
in caso di assenza o impedimento del Presidente o del Vicepresidente,
un consigliere che agisca per conto dell'Associazione. Il
Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo e l'attuazione dei programmi approvati dall'Assemblea. |
| Art. 14 - Compiti del Segretario |
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Il Segretario firma i verbali delle sedute con il Presidente,
compila i verbali stessi, custodisce l'archivio ed espleta
le pratiche di ufficio. |
| Art. 15 - Compiti del Tesoriere |
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Il Tesoriere tiene la contabilità, risponde al Consiglio
Direttivo dei beni sociali di cui tiene aggiornati gli inventari.
Per l'espletamento delle sue funzioni il Tesoriere può valersi
della collaborazione di altri soci o di consulenti esterni. |
| Art. 16 - Patrimonio ed esercizi |
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Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote
dei Soci, dalle liberalità, dalle donazioni, dai lasciti
e contributi disposti in favore dell'Associazione e da essa accettati,
dai residui di gestione precedente, da entrate derivanti da attività commerciali
marginali e da ogni altra entrata non prevista in quest'elenco
e dai beni mobili e immobili acquistati con i propri fondi. Il
Consiglio Direttivo decide l'utilizzo dei fondi dell'Associazione,
il Tesoriere ne cura la contabilità. |
| I fondi e i beni dell'Associazione
non possono essere ripartiti fra i Soci durante la vita dell'Associazione.
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio netto
andrà devoluto in favore di Enti, Fondazioni, Organismi
o Associazioni di volontariato aventi scopi analoghi ed affini
al proprio. |
| Art. 18 - Norme transitorie |
| L'Associazione viene
amministrata nel corso dei primi tre anni dalla sua costituzione
dal Consiglio Direttivo nominato dai Soci fondatori; esso dà inizio
all'attività, pubblicizza l'Associazione e raccoglie
le necessarie adesioni. |
| Per quanto non previsto
nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice
civile ed alla legislazione vigente. |
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